Sono attive le nuove norme dell’UE per migliorare l’equilibrio di genere nei consigli delle società
Dalla fine del 2024 si applica la direttiva sull’equilibrio di genere nei consigli delle società, con l’obiettivo di conseguire una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli delle società quotate in tutti gli Stati membri dell’UE.
La direttiva fissa per le grandi società quotate dell’UE un obiettivo del 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi e del 33% del totale dei posti di amministratore occupati dal sesso sottorappresentato.
Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri era il 28 dicembre 2024 e le società devono raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno 2026.
La percentuale di donne presenti nei consigli delle società è in media del 34% nell’UE. Dal 2010 la rappresentanza delle donne nei consigli delle società è migliorata nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, ma i progressi sono stati disomogenei e in alcuni Stati membri la situazione ristagna. Ad esempio nel 2024 le donne rappresentavano il 39,6% dei membri dei consigli delle maggiori società quotate in borsa nei paesi che hanno introdotto quote di genere vincolanti, contro il 33,8% nei paesi che presentano misure non vincolanti e un mero 17% nei paesi che invece non hanno adottato alcuna misura.
Obiettivi chiari in materia di rappresentanza e nomine trasparenti per migliorare l’equilibrio di genere
Gli Stati membri devono ormai aver recepito nella legislazione nazionale le norme della direttiva, tra cui:
- misure specifiche vincolanti per la procedura di selezione dei membri dei diversi consigli, con criteri trasparenti e neutri dal punto di vista del genere;
- norma di preferenza per il candidato del sesso sottorappresentato – nel caso siano presenti candidati di entrambi i sessi ugualmente qualificati;
- divulgazione dei criteri di qualificazione, se richiesto da un candidato non selezionato;
- impegni individuali delle società quotate a raggiungere l’equilibrio di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi;
- informazioni sulla composizione dei consigli e sugli ostacoli che si frappongono al conseguimento dell’obiettivo della direttiva, se del caso, e sulle azioni intraprese per superarli;
- sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le società che non rispettano gli obblighi di selezione e comunicazione trasparenti. Le sanzioni sono definite dagli Stati membri e possono comprendere ammende e la decisione di dichiarare nulla o annullare la nomina degli amministratori contestati, se necessario;
- la direttiva impone inoltre agli Stati membri di pubblicare un elenco delle società che hanno conseguito gli obiettivi di equilibrio di genere e di designare uno o più organismi per la promozione, l’analisi, il monitoraggio e il sostegno dell’equilibrio di genere nei consigli.
Prossime tappe
La Commissione verificherà che gli Stati membri notifichino le misure di recepimento e se le misure recepiscano correttamente le disposizioni della direttiva. La Commissione può avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non notificano il recepimento o non recepiscono correttamente la direttiva. Durante tutto il processo di recepimento la Commissione ha aiutato gli Stati membri a garantire il corretto recepimento, ad esempio attraverso seminari e consultazioni bilaterali.